Art. 13
Regione di produzione delle sementi
In vigore dal 26 nov 2009
Regione di produzione delle sementi
1. Gli Stati membri garantiscono che le sementi di una varietà da conservare possano essere prodotte esclusivamente nella regione d’origine.
Se le sementi non possono essere prodotte in tale regione a motivo di un problema specifico connesso all’ambiente, gli Stati membri possono autorizzare la produzione di sementi in altre regioni, tenendo conto delle informazioni fornite dalle autorità responsabili delle risorse fitogenetiche o da organizzazioni riconosciute a tal fine dagli Stati membri. Le sementi prodotte in queste altre regioni tuttavia sono utilizzate unicamente nella regione d’origine.
2. Gli Stati membri segnalano alla Commissione e agli altri Stati membri le regioni supplementari nelle quali essi hanno l’intenzione di autorizzare la produzione di sementi nei termini del paragrafo 1.
Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione la Commissione e gli altri Stati membri possono chiedere che la questione sia sottoposta all’esame del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali. Una decisione viene adottata conformemente all’articolo 48, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2002/55/CE per definire, se del caso, le restrizioni o le condizioni applicabili alla designazione di tali regioni.
Nell’ipotesi in cui né la Commissione, né gli altri Stati membri presentino richieste in tal senso a norma delle disposizioni anzidette lo Stato membro in questione può autorizzare la produzione di sementi nelle regioni indicate alla Commissione.
Storico versioni
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