Art. 3
Modifiche della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
In vigore dal 25 nov 2009
Modifiche della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazioni)
La direttiva 2002/20/CE è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
per “autorizzazione generale” si intende il quadro normativo istituito dallo Stato membro che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente alla presente direttiva.»;
2)
all’, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Le imprese che forniscono servizi transfrontalieri di comunicazione elettronica ad imprese situate in più Stati membri non sono obbligate ad effettuare più di una notifica per Stato membro interessato.»;
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Diritti d’uso delle radiofrequenze e dei numeri
1. Gli Stati membri facilitano l’uso delle frequenze radio nel quadro di autorizzazioni generali. Ove necessario, gli Stati membri possono concedere diritti individuali di uso per:
—
evitare interferenze dannose,
—
assicurare la qualità tecnica del servizio,
—
assicurare un utilizzo efficiente dello spettro, oppure
—
conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.
2. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d’uso delle frequenze radio e dei numeri, gli Stati membri attribuiscono tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa per la fornitura di reti o servizi in forza di un’autorizzazione generale di cui all’, nel rispetto degli e dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della presente direttiva e di ogni altra disposizione che garantisca l’uso efficiente di tali risorse a norma della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d’interesse generale conformemente alla normativa comunitaria, i diritti d’uso delle frequenze radio e dei numeri sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti individuali d’uso delle frequenze radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente alla normativa comunitaria.
Al momento della concessione dei diritti d’uso, gli Stati membri specificano se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni. Nel caso delle radiofrequenze, tali disposizioni sono conformi agli articoli 9 e 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
Qualora i diritti siano concessi dagli Stati membri per un periodo limitato, la durata della concessione è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.
Quando i diritti individuali d’uso delle frequenze radio sono concessi per un periodo di dieci anni o oltre e tali diritti non possono essere trasferiti o ceduti da un’impresa a un’altra, come permesso a norma dell’articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), l’autorità nazionale competente provvede affinché si applichino i criteri per la concessione di diritti individuali d’uso e siano rispettati per la durata della licenza, in particolare su richiesta debitamente motivata del titolare del diritto. Se tali criteri non sono più applicabili, i diritti individuali d’uso sono trasformati in un’autorizzazione generale per l’uso delle frequenze radio, soggetta a un preavviso e trascorso un ragionevole periodo di tempo, oppure in un diritto liberamente trasferibile o cedibile da un’impresa ad un’altra, ai sensi dell’articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
3. Le decisioni in materia di concessione di diritti d’uso sono adottate, comunicate e rese pubbliche quanto prima possibile dopo il ricevimento della domanda completa da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione ed entro tre settimane nel caso dei numeri assegnati per scopi specifici nell’ambito del piano di numerazione nazionale ed entro sei settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per essere utilizzate da servizi di comunicazione elettronica nell’ambito del piano nazionale delle frequenze. Questo termine non pregiudica l’eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso delle frequenze radio o delle posizioni orbitali.
4. Qualora sia stato deciso, previa consultazione delle parti interessate conformemente all’ della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), che i diritti d’uso dei numeri di valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitiva o comparativa, gli Stati membri possono prorogare di altre tre settimane il periodo massimo di tre settimane.
Per le procedure di selezione competitiva o comparativa per le frequenze radio si applicano le disposizioni dell’.
5. Gli Stati membri non limitano il numero dei diritti d’uso da concedere, salvo quando ciò sia necessario per garantire l’uso efficiente delle frequenze radio a norma dell’.
6. Le autorità nazionali competenti assicurano che le frequenze radio siano utilizzate in modo efficiente ed efficace conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Esse assicurano che eventuali trasferimenti o accumuli dei diritti d’uso delle frequenze radio non provochino distorsioni della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri possono adottare misure appropriate, come ad esempio l’obbligo di vendita o di locazione dei diritti d’uso delle frequenze radio.»;
4)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti d’uso delle radiofrequenze e i diritti d’uso dei numeri possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell’allegato. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti e, nel caso dei diritto d’uso delle radiofrequenze, sono conformi all’articolo 9 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»;
b)
al paragrafo 2, le parole «degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)» sono sostituite dalle parole «dell’articolo 17 della direttiva 2002/22/CE (direttiva servizio universale)»;
5)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Quando valuta se limitare il numero dei diritti d’uso da concedere per le radiofrequenze oppure se prolungare la durata dei diritti d’uso esistenti a condizioni diverse da quelle specificate in tali diritti, uno Stato membro, tra l'altro:»;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
pubblica qualsiasi decisione di concedere solo un numero limitato di diritti d’uso o di limitare il rinnovo dei diritti d'uso, indicandone le ragioni;»
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Qualora sia necessario concedere i diritti d’uso delle radiofrequenze solo in numero limitato, gli Stati membri ne effettuano l’assegnazione in base a criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali criteri di selezione devono tenere adeguatamente conto del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) e delle prescrizioni di cui all’articolo 9 della stessa direttiva.»;
c)
al paragrafo 5 «articolo 9» è sostituito da «articolo 9 ter»;
6)
l’articolo 10 è così modificato:
a)
i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le autorità nazionali di regolamentazione sorvegliano e controllano il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso e degli obblighi specifici di cui all’, paragrafo 2, conformemente all’articolo 11.
Le autorità nazionali di regolamentazione hanno facoltà di chiedere alle imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall’autorizzazione generale o sono titolari dei diritti d’uso delle radiofrequenze o di numeri di comunicare, a norma dell’articolo 11, tutte le informazioni necessarie per verificare l’effettiva osservanza delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’, paragrafo 2.
2. L’autorità nazionale di regolamentazione che accerti l’inosservanza da parte di un’impresa di una o più condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’, paragrafo 2, notifica all’impresa quanto accertato, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro un termine ragionevole.
3. L’autorità competente ha facoltà di imporre la cessazione della violazione di cui al paragrafo 2 immediatamente oppure entro un termine ragionevole e adotta tutte le misure adeguate e proporzionate volte ad assicurare l’osservanza.
A tale riguardo, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a imporre:
a)
se del caso sanzioni pecuniarie dissuasive, che possono includere sanzioni periodiche con effetto retroattivo; e
b)
ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito ad un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).
Tali misure e le relative motivazioni sono comunicate tempestivamente all’impresa interessata e stabiliscono un periodo ragionevole di tempo entro il quale l’impresa deve rispettare la misura.»;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri autorizzano l’autorità competente a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), della presente direttiva o dell’articolo 9 della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) entro una scadenza ragionevole stabilita dall’autorità nazionale di regolamentazione.»;
c)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Qualora si verifichino violazioni gravi o ripetute delle condizioni dell’autorizzazione generale o dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’, paragrafo 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, le autorità nazionali di regolamentazione possono impedire a un’impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica o sospendere o ritirare i diritti d'uso. Al periodo per cui si è protratta la violazione possono essere applicate sanzioni, anche pecuniarie, efficaci, proporzionate e dissuasive, anche nel caso in cui la violazione sia stata successivamente rimossa.»;
d)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Indipendentemente dalle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5, qualora l’autorità nazionale di regolamentazione abbia prova della violazione delle condizioni dell’autorizzazione generale, dei diritti d’uso o degli obblighi specifici di cui all’, paragrafo 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica o la salute pubblica, o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, essa può adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva. All’impresa interessata viene quindi offerta un’adeguata possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Se del caso, l’autorità pertinente può confermare le misure provvisorie, che sono valide per un massimo di 3 mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo ulteriore di massimo tre mesi.»;
7)
all’articolo 11, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
per verificare, sistematicamente o caso per caso, l’osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell’allegato e l’osservanza degli obblighi specificati all’, paragrafo 2, della presente direttiva;»
b)
sono aggiunte le seguenti lettere:
«g)
per salvaguardare l’uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;
h)
per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all’ingrosso resi disponibili ai concorrenti.»;
c)
il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) e h) del primo comma può essere richiesta prima dell’accesso al mercato né come condizione necessaria per l’accesso al mercato.»;
8)
l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Modifica dei diritti e degli obblighi
1. Gli Stati membri fanno sì che i diritti, le condizioni, e le procedure relativi alle autorizzazioni generali e ai diritti d’uso o di installare strutture possano essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti trasferibili d’uso delle frequenze radio. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell’autorizzazione generale, l’intenzione di procedere a simili modifiche è comunicata nel modo appropriato ai soggetti interessati, ivi compresi gli utenti e i consumatori; è concesso un periodo di tempo sufficiente affinché possano esprimere la propria posizione al riguardo; tale periodo, tranne in casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane.
2. Gli Stati membri non limitano, né revocano i diritti d’uso delle radiofrequenze o i diritti di installare strutture prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati ed eventualmente a norma dell’allegato e delle pertinenti disposizioni nazionali relative alla compensazione per la revoca dei diritti.»;
9)
all’articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti d’uso e ai diritti di installare strutture siano pubblicate e debitamente aggiornate in modo da consentire a tutti gli interessati di accedere facilmente a tali informazioni.»;
10)
all’articolo 17, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fatto salvo l’articolo 9 bis della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), gli Stati membri rendono le autorizzazioni generali e i diritti individuali d’uso già in vigore al 31 dicembre 2009 conformi agli e all’allegato della presente direttiva, entro 19 dicembre 2011.
2. Quando l’applicazione del paragrafo 1 implica una limitazione dei diritti o un ampliamento delle autorizzazioni generali e i diritti individuali d’uso già in vigore, gli Stati membri possono prorogare la validità di tali autorizzazioni e diritti fino al 30 settembre 2012, a condizione di non ledere i diritti di cui godono altre imprese in forza della normativa comunitaria. In tal caso gli Stati membri informano la Commissione della concessione di tale proroga, motivandone le ragioni.»;
11)
l’allegato è modificato come stabilito all’allegato della presente direttiva.
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