Art. 2 · Modifiche della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)

Art. 2

Modifiche della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso)

In vigore dal 25 nov 2009
Modifiche della direttiva 2002/19/CE (direttiva accesso) La direttiva 2002/19/CE è così modificata: 1) l’ è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per “accesso” si intende il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi ad un’altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell’informazione o di servizi di radiodiffusione di contenuti. Il concetto comprende, tra l'altro, l’accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l’accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l’accesso all’infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l’accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l’accesso a sistemi informativi o banche dati per l’ordinazione preventiva, la fornitura, l’ordinazione, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l’accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l’accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l’accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l’accesso ai servizi di rete virtuale.»; b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) per “rete locale” si intende il circuito fisico che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica.»; 2) all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’ della direttiva 2002/20/CE (direttiva autorizzazione), l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli da 5 a 8.»; 3) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l’efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali.»; ii) è inserita la seguente lettera: «a ter) in casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi per le imprese che controllano l’accesso degli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi del paragrafo 1 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo la procedura di cui agli della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»; c) il paragrafo 3 è soppresso; d) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «3.   Per quanto concerne l’accesso e l’interconnessione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata ad intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), ai sensi delle disposizioni della presente direttiva e secondo le procedure di cui agli della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»; 4) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Alla luce dell’evoluzione del mercato e degli sviluppi tecnologici, la Commissione può adottare misure di attuazione per modificare l’allegato I. Le misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»; 5) l’ è soppresso; 6) l’articolo 8 è così modificato: a) al paragrafo 1, le parole «articoli da 9 a 13» sono sostituite dalle parole «articoli da 9 a 13 bis»; b) il paragrafo 3 è così modificato: i) il primo comma è così modificato: — nel primo trattino, la frase «dell’, paragrafi 1 e 2, e dell’» è sostituita dalla frase «dell’, paragrafo 1, e dell’», — nel secondo trattino, la frase «della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (*4) » è sostituita dalla frase «della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (*5) ii) il secondo comma è sostituito dal seguente: «In circostanze eccezionali l’autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre agli operatori aventi un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 9 a 13 della presente direttiva, ne fa richiesta alla Commissione. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) (*6). La Commissione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, adotta una decisione che autorizza o impedisce all’autorità nazionale di regolamentazione di adottare tali misure (*6)  Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio.»;" 7) l’articolo 9 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre ai sensi dell’articolo 8 obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione e/o all'accesso, obbligando gli operatori a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, comprese eventuali condizioni che limitino l’accesso a servizi e applicazioni e/o il loro utilizzo, qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri conformemente al diritto comunitario, e prezzi.»; b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Nonostante il paragrafo 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 12 relativi all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della rete, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un’offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell’allegato II.»; c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La Commissione può adottare le modifiche all’allegato II necessarie per adattarlo ai progressi tecnologici e all’evoluzione del mercato. Le misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3. Nell’attuazione delle disposizioni del presente paragrafo la Commissione può essere assistita dal BEREC.»; 8) l’articolo 12 è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l’accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o la preselezione del vettore e/o l’offerta di rivendita delle linee di abbonati;» b) al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;» c) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «j) di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.»; d) al paragrafo 2, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dalle seguenti: «2.   Nel valutare l’opportunità di imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1, e soprattutto se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi definiti nell’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e/odi accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti;» e) al paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti; d) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace;» f) è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   Le autorità nazionali di regolamentazione possono, nell’imporre ad un operatore l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi e/o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 17 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).»; 9) all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Ai sensi dell’articolo 8, per determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’operatore anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consentono un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.»; 10) sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 13 bis Separazione funzionale 1.   Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 9 a 13 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza e/o carenze del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, l’autorità nazionale di regolamentazione può, a titolo di misura eccezionale e conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente. Tale entità commerciale fornisce prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all’interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. 2.   Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’autorità nazionale di regolamentazione sottopone una proposta alla Commissione fornendo: a) prove che giustifichino le conclusioni dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1; b) prove che attestino che le prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole; c) un’analisi dell’impatto previsto sull’autorità di regolamentazione, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investire in un settore nel suo insieme, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza tra infrastrutture e ogni potenziale effetto sui consumatori; d) un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza/carenze del mercato individuati. 3.   Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti: a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entità commerciale separata; b) l’individuazione degli attivi dell’entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire; c) le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti; d) le norme per garantire l’osservanza degli obblighi; e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate; f) un programma di controllo per assicurare l’osservanza, che comporta, in particolare, la pubblicazione di una relazione annuale. 4.   A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Sulla base della sua valutazione, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). 5.   Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 8, paragrafo 3. Articolo 13 ter Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata 1.   Le imprese che siano stati designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) informano anticipatamente e tempestivamente l’autorità nazionale di regolamentazione al fine di consentire alla stessa di valutare l’effetto dell’auspicata transazione, quando intendono trasferire le loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o qualora intendano istituire un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso perfettamente equivalenti. Le imprese informano inoltre l’autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione. 2.   L’autorità nazionale di regolamentazione valuta l’effetto della transazione prevista sugli obblighi normativi esistenti in base alla direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). A tal fine, l’autorità nazionale di regolamentazione conduce un’analisi coordinata dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). Sulla base della sua valutazione, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente agli della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro). 3.   L’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico e/o operativo può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 9 a 13 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’entità dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro), oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 8, paragrafo 3.»; 11) l’articolo 14 è così modificato: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’ della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»; b) il paragrafo 4 è soppresso; 12) l’allegato II è modificato come segue: a) il titolo è sostituito dal seguente: «ELENCO MINIMO DI VOCI DA INCLUDERE NELL’OFFERTA DI RIFERIMENTO RELATIVA ALL’ACCESSO ALL’INGROSSO ALL’INFRASTRUTTURA DI RETE, COMPRESO L’ACCESSO CONDIVISO O PIENAMENTE DISAGGREGATO ALLA RETE LOCALE IN POSTAZIONE FISSA CHE DEV’ESSERE PUBBLICATO DAGLI OPERATORI NOTIFICATI CHE DETENGANO UN SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO (SPM)»; b) la definizione a) è sostituita dalla seguente: «a) “sottorete locale”, una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete ad un punto di concentrazione o a un determinato punto di accesso intermedio della rete di comunicazione elettronica pubblica fissa;» c) la definizione c) è sostituita dalla seguente: «c) “accesso completamente disaggregato alla rete locale”, la fornitura a un beneficiario dell’accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell’operatore SPM che consenta l’uso dell’intera capacità dell’infrastruttura di rete;» d) la definizione d) è sostituita dalla seguente: «d) “accesso condiviso alla rete locale”, la fornitura a un beneficiario dell’accesso alla rete locale o alla sottorete locale dell’operatore SPM che consenta l’uso di una parte specifica delle capacità dell’infrastruttura di rete, come una parte delle frequenze o simili;» e) alla parte A, i punti 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Elementi della rete cui è offerto l’accesso, tra cui in particolare i seguenti elementi con le appropriate installazioni afferenti: a) accesso disaggregato alle reti locali (totale e condiviso); b) accesso disaggregato alle sottoreti locali (totale e condiviso), compreso, se del caso, l’accesso agli elementi della rete che non sono attivi ai fini dello sviluppo di reti cablate; c) se del caso, accesso ai condotti che consente lo sviluppo di reti di accesso. 2. Informazioni relative all’ubicazione dei punti di accesso fisici, inclusi armadi e quadri di distribuzione, disponibilità di reti locali, sottoreti e connessioni cablate in parti specifiche della rete di accesso e, se del caso, informazioni relative all’ubicazione di condotti e alla disponibilità nei condotti. 3. Condizioni tecniche relative all’accesso alle reti e alle sottoreti locali, e alla loro utilizzazione, incluse le caratteristiche tecniche della coppia elicoidale e/o della fibra ottica e/o simili, dei distributori di cavi, condotti e relative installazioni, e, se del caso, le condizioni tecniche relative all’accesso ai condotti.»; f) alla parte B, il punto 1 è sostituito dal seguente: «1. Informazioni sui siti pertinenti esistenti dell’operatore SPM o sull’ubicazione della sua attrezzatura e relativo aggiornamento programmato (*7). (*7)  È possibile rendere disponibili queste informazioni soltanto alle parti interessate, onde evitare pericoli per la pubblica sicurezza.» "
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