Art. 4
In vigore dal 25 nov 2009
1. Gli Stati membri non possono, per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, rifiutare l’omologazione CE o rifiutare l’immatricolazione o vietare la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli a due o tre ruote conformi alle prescrizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri rifiutano, per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, l’omologazione CE a qualsiasi nuovo tipo di veicolo a motore a due o tre ruote non conforme alle prescrizioni della presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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