Art. 99 · Misure di attuazione

Art. 99

Misure di attuazione

In vigore dal 25 nov 2009
Misure di attuazione La Commissione adotta misure di attuazione che stabiliscono: a) i limiti quantitativi di cui all’, paragrafi 1 e 2; b) gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità di quegli elementi dei fondi propri che possono solo essere utilizzati per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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