Art. 97 · Misure di attuazione

Art. 97

Misure di attuazione

In vigore dal 25 nov 2009
Misure di attuazione 1.   La Commissione adotta misure di attuazione che stabiliscono quanto segue: a) un elenco degli elementi dei fondi propri, inclusi quelli di cui all’, ritenuti conformi ai criteri di cui all’, contenente per ciascun elemento una descrizione precisa delle caratteristiche che ne hanno determinato la classificazione; b) i metodi che le autorità di vigilanza devono utilizzare quando approvano la valutazione e la classificazione degli elementi dei fondi propri che non rientrano nell’elenco di cui alla lettera a). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 2.   La Commissione rivede e, ove appropriato, aggiorna periodicamente l’elenco di cui al paragrafo 1, lettera a), alla luce degli sviluppi del mercato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-97