Art. 95
Classificazione dei fondi propri in livelli
In vigore dal 25 nov 2009
Classificazione dei fondi propri in livelli
Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione classifichino gli elementi dei loro fondi propri sulla base dei criteri di cui all’.
A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione fanno riferimento, ove applicabile, all’elenco dei fondi propri di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
Quando un elemento dei fondi propri non è incluso in tale elenco, è valutato e classificato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione conformemente al primo comma. Tale classificazione è soggetta all’approvazione dell’autorità di vigilanza.
Storico versioni
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