Art. 95 · Classificazione dei fondi propri in livelli

Art. 95

Classificazione dei fondi propri in livelli

In vigore dal 25 nov 2009
Classificazione dei fondi propri in livelli Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione classifichino gli elementi dei loro fondi propri sulla base dei criteri di cui all’. A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione fanno riferimento, ove applicabile, all’elenco dei fondi propri di cui all’, paragrafo 1, lettera a). Quando un elemento dei fondi propri non è incluso in tale elenco, è valutato e classificato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione conformemente al primo comma. Tale classificazione è soggetta all’approvazione dell’autorità di vigilanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-95