Art. 94
Criteri principali per la classificazione in livelli
In vigore dal 25 nov 2009
Criteri principali per la classificazione in livelli
1. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all’, paragrafo 2.
2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all’, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli aspetti di cui all’, paragrafo 2.
Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all’, paragrafo 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all’, paragrafo 2.
3. Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che non rientrano nell’ambito di applicazione dei paragrafi 1 o 2 sono classificati nel livello 3.
Storico versioni
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