Art. 92 · Misure di attuazione

Art. 92

Misure di attuazione

In vigore dal 25 nov 2009
Misure di attuazione 1.   La Commissione adotta misure di attuazione che specificano quanto segue: a) i criteri da applicare ai fini della concessione dell’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza conformemente all’; b) il trattamento delle partecipazioni, ai sensi dell’, paragrafo 2, terzo comma, detenute in enti finanziari e creditizi ai fini della determinazione dei fondi propri. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 2.   Le partecipazioni in enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 1, lettera b), includono: a) le partecipazioni che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono in: i) enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell’, punti 1) e 5), della direttiva 2006/48/CE; ii) imprese di investimento ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; b) i crediti subordinati e gli strumenti di cui all’ e all’, paragrafo 3, della direttiva 2006/48/CE che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono nei confronti delle entità definite alla lettera a) del presente paragrafo nelle quali detengono una partecipazione.
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