Art. 9 · Operazioni e attività

Art. 9

Operazioni e attività

In vigore dal 25 nov 2009
Operazioni e attività Per quanto riguarda l’assicurazione vita, la presente direttiva non si applica alle seguenti operazioni e attività: 1) le operazioni degli enti di previdenza e di assistenza che accordano prestazioni variabili in base alle risorse disponibili e che determinano forfettariamente il contributo dei loro iscritti; 2) le operazioni effettuate da enti diversi dalle imprese di cui all’, aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, di vita o di cessazione o riduzione d’attività, siano gli impegni risultanti da tali operazioni coperti o meno integralmente ed in ogni momento da riserve matematiche; 3) le attività delle imprese di assicurazione pensionistica di cui alla legge in materia di pensioni per lavoratori dipendenti (TyEL) e altre normative finlandesi in materia, a condizione che: a) le imprese di assicurazione pensionistica già obbligate, ai sensi della legislazione finlandese, ad avere sistemi separati di contabilità e di gestione per le loro attività nel settore delle pensioni, costituiscano, a decorrere dal 1o gennaio 1995, soggetti giuridici separati per l’esercizio di tali attività; e b) le autorità finlandesi consentano in forma non discriminatoria tutti i cittadini e tutte le imprese degli Stati membri ad esercitare, conformemente alla legislazione finlandese, le attività specificate nell’ connesse con tale esenzione quando detengono la proprietà o la partecipazione in un’impresa o in un gruppo esistente di assicurazione, o quando costituiscono o partecipano ad imprese o a gruppi di assicurazione nuovi comprese le imprese di assicurazione pensionistica.
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