Art. 86
Misure di attuazione
In vigore dal 25 nov 2009
Misure di attuazione
La Commissione adotta misure di attuazione che stabiliscono quanto segue:
a)
le metodologie attuariali e statistiche per calcolare la migliore stima di cui all’, paragrafo 2;
b)
la struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio da utilizzare per calcolare la migliore stima di cui all’, paragrafo 2;
c)
le circostanze in cui le riserve tecniche sono calcolate come un elemento unico o come somma di una migliore stima e di un margine di rischio, e i metodi da utilizzare nel caso in cui le riserve tecniche sono calcolate come un elemento unico;
d)
i metodi e le ipotesi da utilizzare nel calcolo del margine di rischio, compresa la determinazione dell’importo dei fondi propri ammissibili necessari per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione e la calibrazione del tasso del costo del capitale;
e)
le aree di attività sulla base delle quali devono essere segmentate le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per calcolare le riserve tecniche;
f)
gli standard da rispettare per garantire l’adeguatezza, la completezza e la precisione dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche e le circostanze specifiche in cui sarebbe appropriato utilizzare approssimazioni, compresi metodi caso per caso, ai fini del calcolo della migliore stima;
g)
le metodologie da utilizzare per calcolare l’aggiustamento per inadempimento della controparte di cui all’, volto a tenere conto delle perdite attese per inadempimento della controparte;
h)
ove necessario, i metodi e le tecniche semplificati per calcolare le riserve tecniche, al fine di garantire che i metodi attuariali e statistici di cui alle lettere a) e d) siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione e riassicurazione captive.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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