Art. 77 · Calcolo delle riserve tecniche

Art. 77

Calcolo delle riserve tecniche

In vigore dal 25 nov 2009
Calcolo delle riserve tecniche 1.   Il valore delle riserve tecniche è pari alla somma della migliore stima e del margine di rischio previsti ai paragrafi 2 e 3. 2.   La migliore stima corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro (valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri) sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Il calcolo della migliore stima è basato su informazioni aggiornate e credibili e su ipotesi realistiche ed è realizzato utilizzando metodi attuariali e statistiche adeguati, applicabili e pertinenti. La proiezione dei flussi di cassa utilizzata nel calcolo della migliore stima tiene conto di tutte le entrate e uscite di cassa necessarie per regolare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per tutta la loro durata di vita. La migliore stima è calcolata al lordo, senza la deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo. Tali importi sono calcolati separatamente, conformemente all’. 3.   Il margine di rischio è tale da garantire che il valore delle riserve tecniche sia equivalente all’importo di cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione avrebbero bisogno per assumersi e onorare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. 4.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano separatamente la migliore stima e il margine di rischio. Quando tuttavia i flussi di cassa futuri connessi con le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione possono essere riprodotti in modo affidabile utilizzando strumenti finanziari per i quali sia osservabile un valore di mercato affidabile, il valore delle riserve tecniche associato a tali futuri flussi di cassa è determinato sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In questo caso non è necessario calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio. 5.   Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano separatamente la migliore stima e il margine di rischio, il margine di rischio è calcolato determinando il costo della costituzione di un importo di fondi propri ammissibili pari al requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per tutta la loro durata di vita. Il tasso utilizzato nella determinazione del costo della costituzione di tale importo di fondi propri ammissibili (tasso del costo del capitale) è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione ed è sottoposto a revisione periodica. Il tasso del costo del capitale utilizzato è pari alla maggiorazione rispetto al tasso d’interesse privo di rischio pertinente in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri ammissibili di cui alla sezione 3 pari al requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per tutta la loro durata di vita.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-77