Art. 7 · Imprese mutue

Art. 7

Imprese mutue

In vigore dal 25 nov 2009
Imprese mutue La presente direttiva non si applica alle imprese mutue che svolgono attività di assicurazione non vita e che hanno concluso con altre imprese mutue una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti assicurativi da esse sottoscritti o la sostituzione dell’impresa cessionaria all’impresa cedente per l’attuazione degli impegni risultanti dai citati contratti. In questo caso, l’impresa cessionaria è soggetta alla presente direttiva.
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