Art. 69 · Comunicazione di informazioni alle amministrazioni centrali responsabili della normativa finanziaria

Art. 69

Comunicazione di informazioni alle amministrazioni centrali responsabili della normativa finanziaria

In vigore dal 25 nov 2009
Comunicazione di informazioni alle amministrazioni centrali responsabili della normativa finanziaria Gli non ostano a che gli Stati membri autorizzino, per legge, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili della normativa di vigilanza sugli enti creditizi, gli enti finanziari, i servizi di investimento e le imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi. Tali comunicazioni sono fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale. In ogni caso, gli Stati membri dispongono che le informazioni ricevute in base all’ e all’, paragrafo 1, e quelle ottenute mediante le ispezioni in loco di cui all’ possano formare oggetto delle comunicazioni solo con l’accordo esplicito delle autorità di vigilanza da cui provengono le informazioni o dell’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stata effettuata l’ispezione in loco.
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