Art. 65
Scambio di informazioni fra le autorità di vigilanza degli Stati membri
In vigore dal 25 nov 2009
Scambio di informazioni fra le autorità di vigilanza degli Stati membri
L’ non impedisce lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dei vari Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’.
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