Art. 64
Segreto d’ufficio
In vigore dal 25 nov 2009
Segreto d’ufficio
Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per le autorità di vigilanza, nonché i revisori e gli esperti incaricati da tali autorità, abbiano l’obbligo del segreto d’ufficio.
Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell’ufficio non è divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Ciò nondimeno, nei casi concernenti un’impresa di assicurazione o di riassicurazione dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardano terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell’ambito di procedimenti civili o commerciali.
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