Art. 63
Diritti di voto
In vigore dal 25 nov 2009
Diritti di voto
Ai fini della presente sezione, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli della direttiva 2004/109/CE nonché le relative condizioni di aggregazione di cui all’, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva.
Gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all’allegato I, sezione A, punto 6), della direttiva 2004/39/CE, a condizione da un lato che tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e, dall’altro, che siano ceduti entro un anno dall’acquisizione.
Storico versioni
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