Art. 61 · Comunicazioni delle imprese di assicurazione o di riassicurazione alle autorità di vigilanza

Art. 61

Comunicazioni delle imprese di assicurazione o di riassicurazione alle autorità di vigilanza

In vigore dal 25 nov 2009
Comunicazioni delle imprese di assicurazione o di riassicurazione alle autorità di vigilanza L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica all’autorità di vigilanza del proprio Stato membro di origine, appena ne abbia conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni al suo capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui all’ e all’, paragrafi da 1 a 7. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica altresì, almeno una volta all’anno, all’autorità di vigilanza del suo Stato membro di origine l’identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l’entità di queste ultime, così come risultano, in particolare, dai verbali dell’assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in borsa.
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