Art. 60
Acquisizioni di imprese finanziarie regolamentate
In vigore dal 25 nov 2009
Acquisizioni di imprese finanziarie regolamentate
1. Le pertinenti autorità di vigilanza operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione se il candidato acquirente è:
a)
un ente creditizio, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, un’impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell’articolo 1 bis, punto 2), della direttiva 85/611/CEE («società di gestione di OICVM»), autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;
b)
l’impresa madre di un ente creditizio, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, di un’impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione; o
c)
una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, un’impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.
2. Le autorità di vigilanza si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, le autorità di vigilanza si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall’autorità di vigilanza responsabile del candidato acquirente.
Storico versioni
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