Art. 57
Acquisizioni
In vigore dal 25 nov 2009
Acquisizioni
1. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica («candidato acquirente»), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione divenga una sua impresa figlia («progetto di acquisizione»), notifichi previamente per iscritto alle autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione nella quale intende acquisire una partecipazione qualificata o aumentare detta partecipazione qualificata l’entità prevista della partecipazione e le informazioni pertinenti di cui all’, paragrafo 4. Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30 % quando essi applicano una soglia di un terzo a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.
2. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione una partecipazione qualificata, debba previamente notificare per iscritto alle autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine l’entità della partecipazione di tale persona dopo la cessione prevista. Tale persona è parimenti tenuta ad informare le autorità di vigilanza di una decisione intesa a diminuire la partecipazione qualificata di tale persona in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20 %, 30 % o 50 % oppure l’impresa di assicurazione o di riassicurazione cessi di essere una società figlia di tale persona. Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30 % quando applicano una soglia di un terzo a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.
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