Art. 56 · Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: misure di attuazione

Art. 56

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: misure di attuazione

In vigore dal 25 nov 2009
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: misure di attuazione La Commissione adotta misure di attuazione che specificano maggiormente le informazioni che devono essere pubblicate e i mezzi di pubblicazione da utilizzare a tal fine. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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