Art. 54 · Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive

Art. 54

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive

In vigore dal 25 nov 2009
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive 1.   In caso di qualsiasi sviluppo importante che influenzi significativamente la rilevanza delle informazioni pubblicate conformemente agli , le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano informazioni appropriate sulla natura e gli effetti di tale sviluppo importante. Ai fini del primo comma, sono considerati sviluppi importanti almeno le circostanze seguenti: a) è rilevata un’inosservanza del requisito patrimoniale minimo e le autorità di vigilanza considerano che l’impresa non sarà in grado di presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine o non ottengono tale piano entro un mese dalla data in cui è stata rilevata l’inosservanza; b) è rilevato una grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e le autorità di vigilanza non ottengono un piano di risanamento realistico entro due mesi dalla data in cui è stata rilevata l’inosservanza. Per quanto riguarda il secondo comma, lettera a), le autorità di vigilanza impongono all’impresa interessata di pubblicare immediatamente l’importo corrispondente all’inosservanza, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di finanziamento a breve termine considerato inizialmente realistico, il problema dell’inosservanza del requisito patrimoniale minimo non è stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive previste. Per quanto riguarda il secondo comma, lettera b), le autorità di vigilanza impongono all’impresa interessata di pubblicare immediatamente l’importo corrispondente all’inosservanza, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il problema dell’inosservanza del requisito patrimoniale minimo non è stato risolto a distanza di sei mesi dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive previste. 2.   Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono pubblicare a titolo facoltativo qualsiasi informazione o spiegazione relativa alla loro solvibilità e condizione finanziaria che non debba già essere pubblicata in virtù degli , e del paragrafo 1 del presente articolo.
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