Art. 52 · Informazioni destinate al CEIOPS e relazioni presentate da tale comitato

Art. 52

Informazioni destinate al CEIOPS e relazioni presentate da tale comitato

In vigore dal 25 nov 2009
Informazioni destinate al CEIOPS e relazioni presentate da tale comitato 1.   Gli Stati membri prescrivono alle autorità di vigilanza di fornire annualmente le seguenti informazioni al CEIOPS: a) la maggiorazione media del capitale per impresa e la distribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall’autorità di vigilanza durante l’anno precedente, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie: i) per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione; ii) per le imprese di assicurazione vita; iii) per le imprese di assicurazione non vita; iv) per le imprese di assicurazione che svolgono attività in entrambi i settori vita e non-vita; v) per le imprese di riassicurazione; b) per ciascuna delle informazioni di cui alla lettera a), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell’, paragrafo 1, lettere a), b) e c). 2.   Il CEIOPS pubblica annualmente le seguenti informazioni: a) per l’insieme degli Stati membri, l’importo totale delle maggiorazioni del capitale, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità per ciascuna delle seguenti categorie: i) per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione; ii) per le imprese di assicurazione vita; iii) per le imprese di assicurazione non vita; iv) per le imprese di assicurazione che svolgono attività in entrambi i settori vita e non-vita; v) per le imprese di riassicurazione; b) per ciascuno Stato membro separatamente, la distribuzione delle maggiorazioni del capitale, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità, per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione in quel determinato Stato membro; c) per ciascuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell’, paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3.   Il CEIOPS fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme ad una relazione in cui descrive il grado di convergenza della vigilanza nell’uso delle maggiorazioni del capitale da parte delle autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.
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