Art. 51 · Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: contenuto

Art. 51

Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: contenuto

In vigore dal 25 nov 2009
Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: contenuto 1.   Gli Stati membri, tenuto conto delle informazioni di cui all’, paragrafo 3 e dei principi di cui all’, paragrafo 4, prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di pubblicare una relazione annuale sulla loro solvibilità e condizione finanziaria. Tale relazione contiene le seguenti informazioni, in forma integrale o tramite riferimento ad informazioni equivalenti, sia per natura che per portata, pubblicate in applicazione di altri obblighi di legge o regolamentari: a) una descrizione dell’attività e dei risultati dell’impresa; b) una descrizione del sistema di governance e una valutazione della sua adeguatezza rispetto al profilo di rischio dell’impresa; c) una descrizione, effettuata separatamente per ciascuna categoria di rischio, dell’esposizione al rischio, delle concentrazioni di rischio, dell’attenuazione del rischio e della sensibilità al rischio; d) una descrizione, effettuata separatamente per le attività, le riserve tecniche e le altre passività, delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, nonché la spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio; e) una descrizione della gestione del capitale che includa almeno quanto segue: i) la struttura e l’importo dei fondi propri nonché la loro qualità; ii) gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo; iii) l’opzione di cui all’ utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità; iv) informazioni che consentano un’adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di qualsiasi modello interno utilizzato dall’impresa per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità; v) qualsiasi importo corrispondente all’inosservanza del requisito patrimoniale minimo o qualsiasi grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità riscontrata durante il periodo oggetto della relazione, anche se successivamente risolto, con una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze nonché le eventuali misure adottate per porvi rimedio. 2.   La descrizione di cui al paragrafo 1, lettera e), punto i) include un’analisi di qualsiasi variazione significativa rispetto al precedente periodo oggetto di relazione e la spiegazione di qualsiasi differenza importante rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione della trasferibilità del capitale. Per quanto riguarda la pubblicazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al paragrafo 1, lettera e), punto ii), vengono indicati separatamente l’importo calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezioni 2 e 3 e l’eventuale maggiorazione del capitale imposta conformemente all’ o l’impatto dei parametri specifici cui l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a ricorrere conformemente all’, accompagnati da informazioni concise sulla giustificazione fornita dall’autorità di vigilanza interessata. Tuttavia, e senza pregiudizio di qualsiasi comunicazione imposta da altri obblighi di legge o regolamentari, gli Stati membri possono prevedere che, sebbene il requisito patrimoniale totale di solvibilità di cui al paragrafo 1, lettera e), punto ii), sia stato comunicato, la maggiorazione del capitale o l’impatto dei parametri specifici cui l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a ricorrere conformemente all’ non debbano essere comunicati separatamente per un periodo transitorio che termina non più tardi del 31 ottobre 2017. La comunicazione del requisito patrimoniale di solvibilità è accompagnata, ove applicabile, da un’indicazione che il suo importo finale è tuttora oggetto di valutazione da parte della vigilanza.
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