Art. 50 · Misure di attuazione

Art. 50

Misure di attuazione

In vigore dal 25 nov 2009
Misure di attuazione 1.   La Commissione adotta misure di attuazione che precisano ulteriormente quanto segue: a) gli elementi dei sistemi di cui agli , e in particolare i settori che devono essere coperti dalla gestione delle attività e delle passività e dalla politica in materia di investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’, paragrafo 2; b) le funzioni di cui agli ; c) i requisiti di cui all’ e le funzioni che vi sono soggette; d) le condizioni alle quali può avvenire l’esternalizzazione, in particolare a favore di fornitori di servizi ubicati in paesi terzi. 2.   Ove risulti necessario ai fini di un’adeguata convergenza della valutazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), la Commissione può adottare misure di attuazione che specificano ulteriormente gli elementi di detta valutazione. 3.   Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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