Art. 43 · Prova di onorabilità

Art. 43

Prova di onorabilità

In vigore dal 25 nov 2009
Prova di onorabilità 1.   Lo Stato membro che esige dai propri cittadini la prova di onorabilità, la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, l’esibizione di un documento equipollente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro d’origine o di provenienza del cittadino straniero, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti. 2.   Quando nello Stato membro di origine o di provenienza del cittadino straniero interessato non è rilasciato il documento di cui al paragrafo 1, tale documento può essere sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui questa non sia prevista da una dichiarazione solenne, resa dal cittadino straniero interessato ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all’occorrenza ad un notaio dello Stato membro di origine o di provenienza del cittadino straniero. L’autorità o il notaio rilasciano un attestato che certifica l’autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne. La dichiarazione di assenza di fallimento di cui al primo comma può essere resa anche ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro interessato. 3.   I documenti e gli attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 devono, al momento della loro presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi. 4.   Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Ogni Stato membro comunica inoltre agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorità o gli enti ai quali devono essere presentati i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 a corredo della domanda di esercitare le attività di cui all’ nel territorio di tale Stato membro.
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