Art. 40
Responsabilità dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza
In vigore dal 25 nov 2009
Responsabilità dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza
Gli Stati membri garantiscono che l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia la responsabilità ultima dell’osservanza, da parte dell’impresa interessata, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva.
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