Art. 4
Esclusione dall’ambito di applicazione a causa delle dimensioni
In vigore dal 25 nov 2009
Esclusione dall’ambito di applicazione a causa delle dimensioni
1. Fatti salvi l’ e gli articoli da 5 a 10, la presente direttiva non si applica all’impresa di assicurazione che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
a)
l’incasso annuo di premi lordi contabilizzati dell’impresa non supera i 5 000 000 EUR;
b)
il totale delle riserve tecniche dell’impresa, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo di cui all’, non supera i 25 000 000 EUR;
c)
ove l’impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 25 000 000 EUR;
d)
nelle attività dell’impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione, a meno che non costituiscano rischi accessori ai sensi dell’, paragrafo 1;
e)
tra le attività dell’impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori a 0,5 milioni di EUR del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o 2,5 milioni di EUR delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10 % del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o al 10 % delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.
2. Se uno qualunque degli importi di cui al paragrafo 1 è superato per tre anni consecutivi, la presente direttiva si applica a partire dal quarto anno.
3. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutte le imprese che richiedono un’autorizzazione all’esercizio di attività assicurative e riassicurative e il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati o le cui riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo dovrebbero superare uno degli importi definiti al paragrafo 1 entro i cinque anni successivi.
4. La presente direttiva cessa di applicarsi alle imprese di assicurazione che, in base alle verifiche dell’autorità di vigilanza, soddisfano tutte le seguenti condizioni:
a)
nessuna delle soglie di cui al paragrafo 1 è stata superata nei tre anni consecutivi precedenti; e
b)
nessuna delle soglie di cui al paragrafo 1 dovrebbe essere superata nei cinque anni successivi.
Il primo paragrafo non si applica nella misura in cui l’impresa di assicurazione interessata svolge attività in conformità degli articoli da 145 a 149 del presente articolo.
5. I paragrafi 1 e 4 non ostano a che un’impresa chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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