Art. 35 · Informazioni da fornire a fini di vigilanza

Art. 35

Informazioni da fornire a fini di vigilanza

In vigore dal 25 nov 2009
Informazioni da fornire a fini di vigilanza 1.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie ai fini di vigilanza. Tali informazioni includono quanto meno le informazioni necessarie per l’attuazione delle seguenti funzioni nell’ambito della procedura di cui all’: a) valutare il sistema di governance adottato dalle imprese, l’attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale; b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall’esercizio dei loro diritti e obblighi di vigilanza. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di: a) determinare la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al paragrafo 1 che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a presentare nei seguenti momenti: i) in periodi predefiniti; ii) in caso di eventi predefiniti; iii) in caso di indagini in merito alla situazione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione; b) ottenere qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi; e c) richiedere informazioni ad esperti esterni, quali revisori dei conti ed attuari. 3.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono: a) elementi qualitativi o quantitativi o un’appropriata combinazione di entrambi; b) dati storici, attuali o futuri, o un’appropriata combinazione di tali dati; e c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un’appropriata combinazione di entrambi. 4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 rispettano i seguenti principi: a) devono riflettere la natura, la portata e la complessità dell’attività dell’impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all’attività in oggetto; b) devono essere accessibili, complete da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e c) devono essere pertinenti, affidabili e comprensibili. 5.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di porre in essere sistemi e strutture appropriati per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, e di dotarsi di una politica scritta, approvata dall’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che garantisca continuativamente l’adeguatezza delle informazioni presentate. 6.   La Commissione adotta misure di attuazione che specificano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, al fine di garantire un grado appropriato di convergenza per quanto riguarda le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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