Art. 34 · Poteri di vigilanza generali

Art. 34

Poteri di vigilanza generali

In vigore dal 25 nov 2009
Poteri di vigilanza generali 1.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di adottare misure preventive e correttive per assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative cui debbono conformarsi in ciascuno Stato membro. 2.   Le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare qualsiasi misura necessaria, laddove appropriato anche di natura amministrativa o finanziaria, nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e dei membri dei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza. 3.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di richiedere tutte le informazioni necessarie per esercitare la vigilanza conformemente all’. 4.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di predisporre, in aggiunta al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità laddove appropriato, strumenti quantitativi necessari nel quadro della procedura di revisione da parte delle autorità di vigilanza, che consentano di valutare la capacità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di far fronte a possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. Le autorità di vigilanza hanno il potere di prescrivere che le imprese effettuino verifiche in tal senso. 5.   Le autorità di vigilanza hanno il potere di procedere ad ispezioni in loco nei locali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione. 6.   I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato. 7.   I poteri nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano anche in ordine alle attività esternalizzate delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. 8.   I poteri di cui ai paragrafi da 1 a 5 e al paragrafo 7 sono esercitati, se necessario, coercitivamente e, se del caso, tramite il ricorso agli organi giudiziari.
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