Art. 32 · Divieto di rifiuto di contratti di riassicurazione o di retrocessione

Art. 32

Divieto di rifiuto di contratti di riassicurazione o di retrocessione

In vigore dal 25 nov 2009
Divieto di rifiuto di contratti di riassicurazione o di retrocessione 1.   Lo Stato membro di origine di un’impresa di assicurazione non rifiuta un contratto di riassicurazione concluso con un’impresa di riassicurazione ovvero con un’impresa di assicurazione autorizzate a norma dell’ per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria di tale impresa di riassicurazione o di tale impresa di assicurazione. 2.   Lo Stato membro di origine di un’impresa di riassicurazione non rifiuta un contratto di retrocessione concluso dall’impresa di riassicurazione con un’impresa di riassicurazione ovvero con un’impresa di assicurazione autorizzate a norma dell’ per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell’impresa di riassicurazione o dell’impresa di assicurazione interessata.
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