Art. 306 · Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione già esistenti

Art. 306

Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione già esistenti

In vigore dal 25 nov 2009
Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione già esistenti 1.   Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro in cui sono situate prima del 1o luglio 1994 siano state oggetto della procedura prevista agli . 2.   Gli lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgevano la propria attività in regime di libera prestazione di servizi prima del 1o luglio 1994.
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