Art. 305 · Deroghe e abrogazione delle misure restrittive

Art. 305

Deroghe e abrogazione delle misure restrittive

In vigore dal 25 nov 2009
Deroghe e abrogazione delle misure restrittive 1.   Gli Stati membri possono dispensare le imprese di assicurazione non vita che al 31 gennaio 1975 non soddisfacevano i requisiti di cui agli della direttiva 73/239/CEE e che al 31 luglio 1978 non avevano raggiunto una raccolta annua di premi e contributi pari al sestuplo del fondo minimo di garanzia di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE, dall’obbligo di costituire tale fondo prima della fine dell’esercizio per il quale i premi o i contributi avranno raggiunto il sestuplo di detto fondo di garanzia. Alla luce dei risultati dell’esame previsto all’, paragrafo 2, il Consiglio decide all’unanimità, su proposta della Commissione, quando gli Stati membri devono sopprimere la dispensa di cui trattasi. 2.   Le imprese di assicurazione non vita costituite nel Regno Unito «by Royal Charter», «by private Act» o «by special public Act» possono proseguire le loro attività sotto la forma giuridica in cui erano costituite al 31 luglio 1973 senza limitazione di tempo. Le imprese di assicurazione vita costituite nel Regno Unito «by Royal Charter», «by private Act» o «by special public Act» possono proseguire le loro attività nella forma giuridica in cui erano costituite al 15 marzo 1979 senza limitazione di tempo. Il Regno Unito predispone un elenco delle imprese di cui al primo e al secondo comma e lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione. 3.   Le società costituite a norma del «Friendly Societies ACTS» nel Regno Unito possono proseguire le attività di assicurazione vita e le operazioni di risparmio che, conformemente ai loro scopi, esercitavano alla data del 15 marzo 1979. 4.   A richiesta delle imprese di assicurazione non vita che soddisfano agli obblighi previsti dal titolo I, capo VI, sezioni 2, 4 e 5, gli Stati membri sopprimono le misure restrittive quali ipoteche, depositi e cauzioni.
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