Art. 30
Autorità di vigilanza e ambito della vigilanza
In vigore dal 25 nov 2009
Autorità di vigilanza e ambito della vigilanza
1. La vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, compresa quella sulle attività da queste esercitate attraverso succursali o nell’ambito della libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine.
2. La vigilanza finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende la verifica, per l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dello stato di solvibilità dell’impresa, della costituzione di riserve tecniche, delle sue attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario.
Nel caso in cui l’impresa di assicurazione in questione sia autorizzata a coprire i rischi classificati nel ramo 18 dell’allegato I, parte A, la vigilanza si estende anche al controllo dei mezzi tecnici di cui l’impresa di assicurazione dispone per portare a buon fine le operazioni di assistenza che si è impegnata ad effettuare se ed in quanto la legislazione dello Stato membro di origine prevede un controllo di detti mezzi.
3. Se le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell’impegno o, nel caso di un’impresa di riassicurazione, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante hanno motivo di ritenere che le attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, esse ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.
Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine verificano se l’impresa rispetti i principi prudenziali definiti nella presente direttiva.
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