Art. 295
Segreto di ufficio
In vigore dal 25 nov 2009
Segreto di ufficio
Tutte le persone chiamate a ricevere o a fornire informazioni nel quadro delle procedure di cui agli , sono soggette alle disposizioni sul segreto di ufficio, secondo quanto previsto agli articoli da 64 a 69, tranne le autorità giudiziarie, alle quali si applicano le disposizioni nazionali vigenti.
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