Art. 294
Annotazione in un pubblico registro
In vigore dal 25 nov 2009
Annotazione in un pubblico registro
1. L’amministratore straordinario, il liquidatore o qualsiasi autorità o persona debitamente legittimata nello Stato membro di origine può chiedere che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata in ogni pubblico registro pertinente tenuto negli altri Stati membri.
Tuttavia, se uno Stato membro prevede l’annotazione obbligatoria, la persona o l’autorità di cui al primo comma adotta le misure necessarie per l’annotazione.
2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.
Storico versioni
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