Art. 292 · Procedimenti pendenti

Art. 292

Procedimenti pendenti

In vigore dal 25 nov 2009
Procedimenti pendenti Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o della procedura di liquidazione su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente.
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