Art. 286
Diritti reali dei terzi
In vigore dal 25 nov 2009
Diritti reali dei terzi
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dell’impresa di assicurazione e che al momento dell’adozione di tale provvedimento o dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 includono almeno:
a)
il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un’ipoteca;
b)
il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;
c)
il diritto di esigere il bene o di chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga o lo abbia in godimento contro la volontà dell’avente diritto;
d)
il diritto di acquistare i frutti di un bene.
3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.
4. Il paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all’, paragrafo 2, lettera l).
Storico versioni
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