Art. 285 · Effetti su taluni contratti e diritti

Art. 285

Effetti su taluni contratti e diritti

In vigore dal 25 nov 2009
Effetti su taluni contratti e diritti In deroga agli , gli effetti dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sono disciplinati come segue: a) per quanto riguarda contratti e rapporti di lavoro, esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto o rapporto di lavoro; b) per quanto riguarda contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui l’immobile è situato; e c) per quanto riguarda diritti dell’impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro, dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.
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