Art. 283 · Lingue e forma

Art. 283

Lingue e forma

In vigore dal 25 nov 2009
Lingue e forma 1.   L’informazione nell’avviso di cui all’, paragrafo 1 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine. A tal fine si usa un formulario che reca uno dei seguenti titoli in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea: a) «Invito all’insinuazione di un credito. Termini da osservare»; o b) se la legge dello Stato membro di origine prevede la presentazione delle osservazioni relative ai crediti, «Invito a presentare le osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare». Tuttavia, se un creditore noto è il titolare di un credito di assicurazione, l’informazione nell’avviso di cui all’, paragrafo 1, avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situata la residenza abituale, il domicilio o la sede del creditore. 2.   I creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in uno Stato membro diverso da quello di origine possono insinuare il credito o presentare le osservazioni relative al proprio credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro. Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione ovvero la presentazione di osservazioni relative al loro credito reca, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, il titolo «Insinuazione di credito» ovvero «Presentazione delle osservazioni relative ai crediti».
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