Art. 282 · Diritto di insinuazione dei crediti

Art. 282

Diritto di insinuazione dei crediti

In vigore dal 25 nov 2009
Diritto di insinuazione dei crediti 1.   Il creditore, comprese le pubbliche amministrazioni degli Stati membri, che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine ha il diritto di insinuare i crediti o di presentare per iscritto le osservazioni relative ai suoi crediti. 2.   I crediti di tutti i creditori di cui al paragrafo 1 beneficiano dello stesso trattamento e dello stesso grado dei crediti di natura equivalente che possono essere insinuati dai creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato nello Stato membro di origine. Le autorità competenti agiscono quindi senza operare discriminazioni a livello comunitario. 3.   Ad eccezione dei casi in cui la legge dello Stato membro di origine dispone diversamente, il creditore invia alle autorità competenti una copia di eventuali documenti giustificativi e indica quanto segue: a) la natura e l’importo del credito; b) la data in cui il credito è sorto; c) se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà; d) se del caso, quali sono le attività che garantiscono il credito. Non è necessario indicare il privilegio concesso ai crediti di assicurazione dall’.
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