Art. 28 · Stabilità finanziaria e prociclicità

Art. 28

Stabilità finanziaria e prociclicità

In vigore dal 25 nov 2009
Stabilità finanziaria e prociclicità Fatto salvo l’obiettivo principale di vigilanza di cui all’, gli Stati membri provvedono affinché, nell’espletamento delle loro funzioni generali, le autorità di vigilanza prendano debitamente in esame il potenziale impatto delle loro decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari interessati dell’Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento. In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, le autorità di vigilanza tengono conto dei potenziali effetti prociclici dei loro interventi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-28