Art. 270
Informazione delle autorità di vigilanza
In vigore dal 25 nov 2009
Informazione delle autorità di vigilanza
Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tale Stato membro della propria decisione in merito a provvedimenti di risanamento, possibilmente prima dell’adozione, o altrimenti subito dopo.
Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri della decisione di adottare provvedimenti di risanamento, nonché degli effetti concreti che da tali provvedimenti potrebbero derivare.
Storico versioni
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