Art. 26
Consultazione preventiva delle autorità degli altri Stati membri
In vigore dal 25 nov 2009
Consultazione preventiva delle autorità degli altri Stati membri
1. Le autorità di vigilanza di ogni altro Stato membro interessato sono consultate in via preventiva in merito al rilascio dell’autorizzazione a:
a)
un’impresa figlia di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in tale Stato membro;
b)
un’impresa figlia dell’impresa madre di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in tale Stato membro; o
c)
un’impresa controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in tale Stato membro.
2. Le autorità di uno Stato membro interessato competenti per la vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese d’investimento sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell’autorizzazione a un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia:
a)
un’impresa figlia di un ente creditizio o di un’impresa di investimento autorizzati nella Comunità;
b)
un’impresa figlia dell’impresa madre di un ente creditizio o di un’impresa d’investimento autorizzati nella Comunità; o
c)
un’impresa controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un’impresa d’investimento autorizzati nella Comunità.
3. Le autorità interessate di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l’idoneità degli azionisti e i requisiti di competenza e onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l’impresa o esercitano altre funzioni fondamentali e che partecipano alla gestione di un altro organismo dello stesso gruppo.
Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all’idoneità degli azionisti e ai requisiti di competenza e onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l’impresa o esercitano altre funzioni fondamentali, che siano rilevanti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un’autorizzazione sia per l’ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.
Storico versioni
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