Art. 258 · Misure di esecuzione

Art. 258

Misure di esecuzione

In vigore dal 25 nov 2009
Misure di esecuzione 1.   Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione di un gruppo non rispettano i requisiti di cui agli articoli da 218 a 246, o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è a rischio, o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le seguenti autorità impongono che siano adottate le misure necessarie per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione: a) l’autorità di vigilanza del gruppo nei confronti della società di partecipazione assicurativa; b) le autorità di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Se, nel caso di cui al primo comma, lettera a), l’autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede la società di partecipazione assicurativa, l’autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie. Se, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le misure che le loro autorità di vigilanza possono adottare nei confronti delle società di partecipazione assicurativa. Le autorità di vigilanza interessate, compresa l’autorità di vigilanza del gruppo, coordinano, se necessario, le loro misure di esecuzione. 2.   Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri assicurano che possano essere imposte sanzioni o misure alle società di partecipazione assicurativa o alle persone che dirigono effettivamente dette imprese, in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in attuazione del presente titolo. Le autorità di vigilanza collaborano strettamente per assicurare che dette sanzioni o misure siano efficaci, in particolare se l’amministrazione centrale o lo stabilimento principale della società di partecipazione assicurativa non sono situati presso la sede legale. 3.   La Commissione può adottare misure di attuazione per il coordinamento delle misure di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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