Art. 257 · Organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle società di partecipazione assicurativa

Art. 257

Organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle società di partecipazione assicurativa

In vigore dal 25 nov 2009
Organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle società di partecipazione assicurativa Gli Stati membri impongono che tutte le persone che dirigono effettivamente la società di partecipazione assicurativa soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità. Si applica, mutatis mutandis, l’.
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