Art. 255 · Verifica delle informazioni

Art. 255

Verifica delle informazioni

In vigore dal 25 nov 2009
Verifica delle informazioni 1.   Gli Stati membri assicurano che le loro autorità di vigilanza possano procedere nei rispettivi territori nazionali, direttamente o tramite persone da esse incaricate, alla verifica in loco delle informazioni di cui all’ presso i locali di una delle imprese seguenti: a) l’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alla vigilanza di gruppo; b) le imprese partecipate di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione; c) le imprese madri di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione; d) le imprese partecipate di un’impresa madre di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione. 2.   Se, in casi specifici, le autorità di vigilanza desiderano verificare le informazioni relative ad un’impresa, regolamentata o meno, appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, esse chiedono alle autorità di vigilanza dell’altro Stato membro di effettuare detta verifica. Le autorità che ricevono la richiesta vi danno seguito nell’ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica, tramite un revisore o un esperto autorizzato, o consentendo all’autorità che ha presentato la richiesta di effettuare essa stessa la verifica. L’autorità di vigilanza del gruppo è informata delle misure adottate. L’autorità di vigilanza richiedente che non compia direttamente la verifica può, se lo desidera, prendervi parte.
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