Art. 254 · Accesso alle informazioni

Art. 254

Accesso alle informazioni

In vigore dal 25 nov 2009
Accesso alle informazioni 1.   Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell’ambito della vigilanza di gruppo, le loro imprese partecipate e le loro imprese partecipanti siano in grado di scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza di gruppo. 2.   Gli Stati membri dispongono che le loro autorità responsabili dell’esercizio della vigilanza di gruppo abbiano accesso alle informazioni pertinenti ai fini di detta vigilanza, indipendentemente dalla natura dell’impresa interessata. Si applica, mutatis mutandis, l’. Le autorità di vigilanza interessate possono rivolgersi direttamente alle imprese del gruppo per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alla vigilanza di gruppo e l’impresa non le ha trasmesse entro un termine ragionevole.
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