Art. 252 · Cooperazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento

Art. 252

Cooperazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento

In vigore dal 25 nov 2009
Cooperazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento Quando un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio ai sensi della direttiva 2006/48/CE o un’impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un’impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza interessate e le autorità responsabili della vigilanza di queste altre imprese collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, dette autorità si scambiano tutte le informazioni atte a semplificare i loro compiti, in particolare come specificato nel presente titolo.
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