Art. 249 · Cooperazione e scambio di informazioni tra autorità di vigilanza

Art. 249

Cooperazione e scambio di informazioni tra autorità di vigilanza

In vigore dal 25 nov 2009
Cooperazione e scambio di informazioni tra autorità di vigilanza 1.   Le autorità responsabili della vigilanza delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo e l’autorità di vigilanza del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie. Allo scopo di assicurare che le autorità di vigilanza, compresa l’autorità di vigilanza del gruppo, dispongano della stessa quantità di informazioni pertinenti, fatte salve le rispettive competenze, le autorità, anche se non stabilite nello stesso Stato membro, si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza delle altre autorità ai sensi della presente direttiva. A tale riguardo, le autorità di vigilanza interessate e l’autorità di vigilanza del gruppo si comunicano senza indugio tutte le informazioni pertinenti non appena ne entrino in possesso. Le informazioni di cui al presente comma comprendono, ma non esclusivamente, le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorità di vigilanza e le informazioni fornite dal gruppo. 2.   Le autorità responsabili della vigilanza delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l’autorità di vigilanza di gruppo convocano entrambe immediatamente una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorché: a) vengono a conoscenza di una grave violazione del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito patrimoniale minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione; b) vengono a conoscenza di una grave violazione del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo, calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato in conformità di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al titolo III, capo II, sezione 1, sottosezione 4; c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali. 3.   La Commissione adotta misure di attuazione che stabiliscono le informazioni che l’autorità di vigilanza del gruppo deve raccogliere e trasmettere sistematicamente alle altre autorità di vigilanza interessate o che devono essere trasmesse all’autorità di vigilanza del gruppo dalle altre autorità di vigilanza interessate. La Commissione adotta misure di attuazione che specificano le informazioni essenziali o pertinenti per la vigilanza a livello di gruppo al fine di migliorare la convergenza per quanto riguarda le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza. Le misure di cui al presente paragrafo, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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